Software

L'Ufficio Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell'Innovazione supporta il personale accademico nella definizione della migliore modalità di tutela del software realizzato, dal momento che l'idea alla base del software non è proteggibile, ma tutti gli altri elementi (algoritmo, interfaccia, immagini, suoni) sono invece passibili di protezione, con modalità specifiche caso per caso.

SOFTWARE E DIRITTO D'AUTORE

In Europa, il software è tutelato dal diritto d’autore.

  • Il diritto d’autore, e i diritti connessi, scattano dal momento di prima pubblicazione, ovvero di esercizio del diritto di utilizzazione.
  • Non è richiesto alcun adempimento formale perché sorga il diritto d’autore. Tuttavia, per certificare la paternità del software e avere elementi per rivendicarla in caso di controversie, è consigliabile: registrare il software alla Siae che tiene un registro apposito per programmi per elaboratore/ depositare una memoria presso uno studio notarile/apporre una marca temporale (soluzione consigliata). L’apposizione del simbolo © ha solo scopo informativo, non è obbligatorio né necessario perché scatti la tutela del diritto d’autore.
  • Il diritto d’autore attribuisce all’autore del software il diritto esclusivo alla riproduzione, alla modificazione e alla distribuzione del programma e di copie dello stesso. L’autore può rinunciare a tali diritti.
  • Le modalità di gestione del diritto d’autore sul software sono di fatto individuate nella licenza d’uso.

Leggi la scheda Diritto d’Autore (pdf 20Kb)

SOFTWARE E LICENZE

Le licenze d’uso indicano le modalità di utilizzo del software stabilite dall’autore. Lo stesso software può essere distribuito con due (o più) licenze differenti.

  • Il software è “proprietary” quando è rilasciato sotto una licenza che pone elevate restrizioni all’utente, lasciando di fatto in capo al solo proprietario/autore la possibilità di modifica, copia e distribuzione.
  • Il software è “free” (“libero, non gratuito”, secondo la definizione della Free Software Foundation) quando è coperto da licenza che garantisce all’utente le 4 libertà: di utilizzo, di studio, di modifica e di distribuzione. Tale licenza è copyleft, e prevede anche che il software originario e i suoi derivati siano distribuiti con analoga licenza, impedendo che alcuno vi imponga qualsivoglia restrizione. Tipica licenza copyleft è la GNU GPL, che prevede che: il distributore del software metta a disposizione il codice sorgente; ogni modifica al software sia distribuita sotto analoga licenza; il distributore del software non imponga restrizioni non GPL all’utilizzatore; i destinatari del software abbiano lo stesso diritto del distributore originario di copiare, modificare, distribuire il software.
  • Il software è “open source” (secondo la definizione dell’Open Source Iniziative) quando è distribuito con codice sorgente aperto e con licenza che soddisfi allo stesso tempo queste condizioni: ridistribuzione libera del software e di opere derivate; nessuna discriminazione contro persone o gruppi, né contro determinati settori; distribuzione della licenza, che non deve essere specifica a un prodotto né deve porre restrizioni ad altro software. Tipica licenza per software open source è la BSD Style, che consente all’utente di utilizzare il software a sua discrezione, a patto che riconosca all’autore originario la paternità del software (tramite l’inserimento nel codice sorgente del copyright originale) e non lo chiami mai in causa per danni. Tale licenza, a differenza della GNU GPL, non impone la distribuzione del codice sorgente di software derivati.

DUAL LICENSING

Questa strategia è utilizzata in particolare a supporto del free software business model, poiché consente di prevedere una licenza di tipo proprietario per operazioni commerciali, e una di tipo copyleft, che ne garantisce l’implementazione escludendone comunque monopoli commerciali da parte di terzi.
Anche distributori di software proprietario possono prevedere diverse licenze, in particolare al fine di separare differenti tipi di utenza (home, professional, business), cui far pagare differenti prezzi. Ciò è possibile, anche se di norma i software per ciascuna utenza hanno delle differenze che eliminano il problema in partenza, essendo di fatto considerati software diversi, ciascuno passabile di una propria specifica licenza.

SOFTWARE E BREVETTO

In Europa, il software non è considerato invenzione, pertanto non è di norma brevettabile.
Tuttavia, se concorre alla soluzione di un problema tecnico è potenzialmente brevettabile.

  • La European Patent Covention (EPC) di Monaco del 1973 esclude che il software sia brevettabile, non riconoscendone le caratteristiche proprie di un’invenzione. Ma la questione è controversa.
  • Lo European Patent Office (EPO) ha assunto nel tempo decisioni ambigue: sostenendo, prima, che il software non può per sua natura avere carattere tecnico, e quindi non è considerabile un’invenzione brevettabile; specificando però, poi, che la sua esecuzione da parte di un hardware può concorrere in maniera determinante alla risoluzione di un problema tecnico, assumendo così esso stesso il carattere tecnico richiesto per la brevettazione.
  • Nel 2002 la Commissione Brevetti Europea ha presentato una proposta per una direttiva sulla brevettabilità del software, respinta il 6 luglio 2005 dal Parlamento Europeo.